Lo sport nella Costituzione

Lo sport nella Costituzione

È iniziato l’iter per inserire lo sport tra i valori riconosciuti in Costituzione, la carta dei principi e dei valori fondanti della nostra Repubblica, e questo riconoscimento darà allo sport il rango di “bene” di valore costituzionale.

Non è la prima volta che si parla di inserire lo sport in Costituzione e inizialmente si era ipotizzata una modifica dell’art. 32 e, quindi, lo sport veniva visto come corollario del diritto alla salute. Se l’iter appena iniziato andrà a buon fine, lo vedremo invece inserito nell’art. 33 che parla del diritto all’istruzione e dell’importanza di un’istruzione libera.
L’emendamento approvato il 2 marzo scorso dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato in questione prevede, infatti, un nuovo comma che entrerà a far parte dell’articolo 33 della Costituzione:

“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva”.

Libertà nell’istruzione e libertà nello sport, chiunque ha e avrà diritto a fare sport, sia individualmente sia in forme organizzate e chiunque può e potrà organizzare attività sportive. Questo non toglie importanza allo sport istituzionale che vede in campo principalmente due attori: da una parte il CONI, che si occupa sostanzialmente dell’attività sportiva di alto livello e della preparazione olimpica, dall’altra, Sport e Salute che si occupa della promozione della pratica sportiva per tutti e della diffusione di corretti stili di vita.
La presenza dello sport in Costituzione rafforza l’operato e la missione dei due importanti Enti e ne rafforza il valore sociale perché lo sport rappresenta un diritto in tutte le sue diverse declinazioni.
Non va dimenticato però che, al di là del riconoscimento in Costituzione, lo sport ha un suo ordinamento giuridico che esiste a prescindere da quello dello Stato ed è autonomo da quello statale.

L’ordinamento giuridico sportivo

L’ordinamento sportivo è un ordinamento sovranazionale, uguale in tutto il mondo, le cui regole principali vengono dettate dal Comitato Olimpico Internazionale (con sede a Losanna) attraverso la Carta Olimpica, ovvero la Costituzione dello sport mondiale.
Non sono i singoli Stati quindi che creano le norme sportive, ma anzi gli Stati per poter aderire al movimento Olimpico devono riconoscere e accettare i principi della Carta Olimpica.
Il CIO è il soggetto sovranazionale che detta le regole fondamentali e che riconosce per ogni sport una Federazione Sportiva Internazionale e per ogni Stato un Comitato Olimpico Nazionale. A livello nazionale, le Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO riconoscono una Federazione Nazionale che dovrà ottenere anche il riconoscimento del CONI.

Dunque, chiunque può fare sport e organizzare sport, queste sono attività libere, ma i soggetti ufficiali che governano le singole attività sportive (calcio, pallavolo, sci, tennis, basket, ciclismo e così via) sono quelli riconosciuti tramite questo meccanismo sovranazionale.
L’atto con cui si entra a fare parte di questo sistema è per le società (e associazioni sportive) l’affiliazione e per i singoli individui è il tesseramento. Con affiliazione e tesseramento si accettano le norme dell’ordinamento sportivo e se ne devono rispettare le regole, pena le sanzioni previste irrogate dalla Giustizia Sportiva.

L’ordinamento sportivo non prevede solo quali siano le regole del gioco, ma è composto di tutto un complesso sistema di regole che prevede oltre alle regole di gioco, i principi fondamentali, le regole di comportamento dei tesserati, le regole di funzionamento dei vari organismi sportivi, le norme attraverso le quali vengono eletti i vertici dello sport (sia nelle singole Federazioni che nel CONI).
Tutto questo sistema è autonomo dallo Stato italiano, anzi deve esserlo pena il disconoscimento da parte del CIO, che porterebbe all’esclusione dai Giochi Olimpici degli atleti italiani.

Questo non significa che lo Stato si disinteressi di ciò che avviene nel mondo dello sport istituzionale, ma ne riconosce l’autonomia e interviene, solo in determinati casi, in applicazione dei propri principi Costituzionali.
Quindi, poiché spetta allo Stato la tutela dell’ordine pubblico sarà lo Stato ad autorizzare o impedire, in caso di pericolo, l’effettuarsi delle manifestazioni sportive o ancora lo Stato, nei limiti che si è dato con la Legge 280/03 può intervenire a verificare cosa accade nei procedimenti di giustizia sportiva e ciò in applicazione dell’art. 2 (lo Stato tutela l’individuo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità) e 24 (tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti) della Costituzione. Ma nei casi in cui i Giudici dello Stato intervengono lo fanno solo (e con precisi limiti) per verificare che le norme sportive siano state correttamene applicate.
Dunque, lo sport ha già un riconoscimento legislativo, da sempre ne è stata capita l’importanza e ne è stata incrementata la pratica, ora con il suo inserimento in Costituzione diventerà “bene” di rango costituzionale come il diritto alla libertà religiosa, a esprimere i propri pensieri, all’informazione, all’istruzione!

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