La legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, ha modificato l’art. 119 Cost., aggiungendo un nuovo comma che recita: «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità».
Dal punto di vista del procedimento seguito per l’adozione di tale legge costituzionale, dobbiamo sottolineare che la proposta di legge costituzionale è di iniziativa popolare. Difatti, secondo l’art. 71 Cost., il popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi, raccogliendo le firme di almeno cinquantamila elettori, e presentando alle Camere un progetto di legge redatto in articoli. Tale disposizione trova applicazione anche per i progetti di legge costituzionale, che vogliono riformare la Costituzione.
La proposta di legge costituzionale è stata approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Tuttavia, il termine di tre mesi previsto dall’articolo 138 della Costituzione per la richiesta di referendum è scaduto senza che sia stata avanzata alcuna richiesta da parte dei soggetti a ciò legittimati (un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o ancora cinque Consigli regionali). Decorsi i tre mesi richiamati, la legge costituzionale è stata, quindi, promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Con la legge costituzionale in questione, l’insularità è divenuto un vero e proprio valore costituzionale.
La Costituzione riconosce adesso il permanente svantaggio derivante ai cittadini che vivono nelle isole, posti spesso in una condizione di non effettiva parità rispetto ai cittadini che vivono nella penisola italiana, e nella mancata possibilità di godere appieno dei diritti individuali e inalienabili. Diversi studi statistici sono stati svolti, ad esempio, per evidenziare il maggior costo che i cittadini e le imprese subiscono proprio per il fatto di vivere nelle isole. È ciò che ha evidenziato, per esempio, l’indagine dell’Istat sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto, pubblicata a dicembre 2023. L’indagine, condotta prevalentemente sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, ha messo in luce tra le altre le seguenti criticità:
- dinamiche demografiche: le isole presentano specificità demografiche, con una popolazione che tende a diminuire a causa di un saldo naturale negativo e della migrazione, sia interna che internazionale. Questo declino demografico è accompagnato da un invecchiamento della popolazione;
- sviluppo socioeconomico: in termini di sviluppo socioeconomico, le isole presentano tassi di occupazione inferiori alla media nazionale, soprattutto per le donne, e livelli di istruzione più bassi, con conseguenze sull’abbandono scolastico e sulla quota di NEET;
- accesso ai servizi e qualità della vita: l’accesso ai servizi essenziali, come quelli sanitari e educativi, è più difficoltoso nelle isole rispetto al resto d’Italia. Anche la qualità dei servizi pubblici, inclusi quelli di trasporto e le infrastrutture, presenta lacune significative;
- economia e imprenditorialità: l’economia delle isole è caratterizzata da una minore densità imprenditoriale e da una minore presenza di imprese nei settori ad alto contenuto tecnologico. Nonostante ciò, si osserva una quota relativamente alta di imprenditrici, soprattutto in Sardegna.
Proprio in considerazione del nuovo art. 119 Cost., il legislatore potrà “differenziare” il trattamento giuridico dei cittadini che vivono nelle isole, allo scopo di ridurre il possibile divario esistente tra questi e i cittadini della terraferma. Inoltre, la Corte costituzionale potrà dichiarare illegittime quelle fonti primarie vigenti che, invece, abbiano l’effetto di accentuare il divario suddetto.
In fin dei conti, quindi, la nuova disposizione costituzionale dell’art. 119 Cost. rappresenta una applicazione del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost. C’è ancora una particolarità della legge costituzionale in questione che merita di essere menzionata.
Il testo dell’art. 119 Cost. era già stato revisionato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Prima di tale momento, la disposizione costituzionale faceva già riferimento alle Isole che, considerate realtà svantaggiate sotto il profilo geografico, economico e sociale, erano destinatarie di contributi economici speciali finalizzati alla loro valorizzazione. Più esattamente, in origine, l’art. 119 Cost. disponeva che «per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali».
La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha, poi, eliminato dall’articolo 119 ogni rifermento all’insularità, riferendosi soltanto ai «territori con minore capacità fiscale per abitante», a prescindere dalle condizioni geografiche.
In questo senso, anche constatata l’insufficienza di tale previsione costituzionale per tutelare la condizione giuridica dei cittadini isolani, che è una peculiare condizione di svantaggio, si è deciso di riaffermare l’insularità come valore costituzionale.
ATTIVITÀ | Gioco di ruolo
1) Dividete la classe in gruppi. Ogni gruppo rappresenterà un diverso portatore di interessi coinvolto nel dibattito sull’insularità: politici, cittadini delle isole, imprenditori locali e attivisti per l’uguaglianza.
2) Aiutandovi con quanto appreso nell’articolo e/o in articoli reperiti in Rete sullo stesso argomento, la vostra missione è discutere, negoziare e proporre misure concrete per affrontare gli svantaggi derivanti dall’insularità, tenendo conto delle esigenze e delle prospettive specifiche del vostro gruppo.
3) Argomentate le vostre proposte e, con la guida dell’insegnante, confrontatele in classe con quelle degli altri gruppi. Datevi un tempo stabilito per raggiungere la soluzione che più soddisfa, conciliandole, le esigenze dei diversi interessi coinvolti.