Gli esami di Stato 2020 in via di definizione: il Decreto-Legge n. 22 e l’Ordinanza Ministeriale n. 197

Gli esami di Stato 2020 in via di definizione: il Decreto-Legge n. 22 e l’Ordinanza Ministeriale n. 197

A distanza di tre settimane dalla seduta di informativa al Senato nella quale sono stati chiariti alcuni punti fondamentali riguardanti gli esami di Stato – di cui abbiamo reso ampiamente conto nel precedente articolo fornendo tutte le indicazioni utili per avviare in maniera ordinata i relativi adempimenti – sono stati emanati:

  • il Decreto-Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 che fornisce elementi sostanziali su aspetti non solo organizzativi;
  • l’Ordinanza Ministeriale n. 197 del 17 aprile 2020 che detta le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni d’esame.

Fermo restando le competenze dei singoli organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consigli di Classe) che – ovviamente – non subiscono modifiche, è necessario provvedere da subito alla loro calendarizzazione per programmare le riunioni da remoto, salvo diversa indicazione del prossimo DPCM che sarà emanato per stabilire le nuove misure di contenimento del COVID-19 dopo la data del 3 maggio.

In particolare, nei Consigli di classe dovranno essere riviste le individuazioni dei membri interni, che in quasi tutte le scuole erano state già oggetto di apposite delibere (scadenza 30 aprile). I dirigenti scolastici e i docenti che ne hanno titolo e che non sono stati individuati come membri interni presenteranno in seguito l’istanza per essere nominati come Presidente di commissione (scadenza 6 maggio).

In attesa delle ordinanze con cui saranno adottate ‘specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione’ (DL n.22/2020, art. 1, c. 1) per quel che riguarda gli esami di Stato del II ciclo per il corrente anno scolastico di seguito riportiamo i punti salienti:

  1. le Commissioni sono costituite ciascuna in ragione di ogni due classi (OM n. 197, art 2, c.1);
  2. il numero dei componenti le Commissioni rimane inalterato;
  3. le Commissioni sono formate esclusivamente da docenti ‘interni’ componenti il Consiglio di classe (in deroga al Dlgs. 62/2017, art. 16, c. 4), ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambi le classi (OM n. 197, art. 2, c.2);
  4. ciascun Consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza (OM n.197, art.5, c.1), seguendo i criteri definiti al c.3 lett.a) e lett.c));
  5. il medesimo art. 5, c. 2, lett.b), nel rammentare che ‘i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline’, precisa che ‘è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal DM n. 28 del 2020’;
  6. ciascun Consiglio di classe provvede ad elaborare il documento finale che “rende conto” delle attività svolte sia in presenza che a distanza e degli obiettivi conseguiti; a tal proposito il termine del 15 maggio sarà certamente prorogato per tener conto della situazione emergenziale;
  7. le singole Commissioni sono presiedute da un presidente esterno alla istituzione scolastica (OM n.197 art.2, c.2), la cui individuazione spetta all’Ufficio Scolastico Regionale;
  8. l’abbinamento delle classi/Commissioni è regolato dall’art. 3 dell’OM n.197 che ne lascia immutati i relativi adempimenti;
  9. tutti gli alunni regolarmente frequentanti le classi quinte sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, tenendo conto ‘del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta’ (art. 1, c.6);
  10. per l’attribuzione del credito scolastico si tiene conto di quanto al punto i);
  11. specifiche modalità ‘per l’adattamento’ (art. 1, c. 5) delle modalità e delle prove d’esame per gli studenti con DA, con DSA e in situazione di BES saranno contenute nelle ordinanze in via di emanazione;
  12. le esperienze svolte durante le attività (anche in modalità telematica) relative ai PCTO sono confermate come parte integrante del colloquio;
  13. le modalità degli esami relativi ai percorsi EsaBac sono in fase di revisione concordata con il Ministero dell’Istruzione francese, tuttavia l’OM n. 197, art. 6, c. 3 dispone la presenza del commissario competente per la disciplina “Lingua e letteratura francese” e del commissario per la disciplina di “Storia”; nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli studenti degli istituti tecnici in cui è attivato il progetto EsaBac techno, è assicurata la presenza del commissario competente per la disciplina “Lingua, cultura e comunicazione” francese e del commissario per la disciplina di “Storia”.

La correlazione tra l’esame di Stato e il 18 maggio

Il DL n. 22 fissa (art. 1, c. 3) il 18 maggio come termine post quem risolutivo per stabilire la ‘forma’ dell’esame di Stato, vale a dire il numero delle prove e le modalità della loro predisposizione, oltre che le modalità ‘fisiche’ del loro svolgimento.

Rispetto al ventaglio di ipotesi circolate al riguardo negli ultimi due mesi, il DL n.22 delinea due traiettorie, di seguito sintetizzate nello schema:

Ripresa attività scolastiche in presenza entro il 18 maggio Prosieguo attività scolastiche a distanza
Modalità: in presenza Modalità: anche telematica
Prima prova scritta: predisposizione nazionale Eliminazione prima prova scritta
Seconda prova scritta: predisposizione da parte delle singole Commissioni Eliminazione seconda prova scritta
Colloquio Colloquio

Allo stato attuale, sulla base dell’andamento del contagio che viene puntualmente comunicato ogni giorno, sembra poco verosimile e altrettanto poco auspicabile ipotizzare la ripresa delle attività didattiche in presenza entro il 18 maggio, a meno che non si preveda che queste vengano riprese in maniera non estensiva.

In altre parole, fermo restando il parere del Consiglio Superiore della Sanità e nel caso in cui il decremento del contagio dovesse essere molto rilevante, le attività didattiche live potrebbero riprendere solo per le classi quinte del secondo ciclo. In tal caso, il numero di alunni presenti nelle scuole potrebbe consentire l’adozione delle opportune misure di distanziamento personale allocando le classi in ambienti più ampi delle aule e prevedendo la presenza degli alunni sulla base di una turnazione.

Anche per quanto riguarda la data di insediamento delle Commissioni e quella dell’inizio della/e relativa/e prova/e d’esame – al momento – restano fissate rispettivamente al giorno lunedì 15 giugno e al giorno mercoledì 17 giugno (OM n. 662 dell’11/07/2019, art. 2, c.1), tuttavia è evidente che la loro ‘sorte’ dipende dalla decisione che verrà presa in merito all’eventuale rientro.

È di tutta evidenza che, nel caso in cui le attività scolastiche proseguissero a distanza, la ‘composizione’ del punteggio (max 40 punti [credito scolastico] + max 60 punti [valutazione 3 prove d’esame]) richiederà una ‘pesante’ rimodulazione. Si tratta, come è comprensibile, di operazione niente affatto semplice, non solo per quel che riguarda l’aspetto numerico, ma soprattutto perché deve ri-costruire equilibri che rispettino principi di equità e di riconoscimento del percorso di studi svolto da ciascuno studente.

Di conseguenza, in caso di prosieguo delle attività didattiche a distanza, si dovrà procedere anche alla revisione dell’applicativo ‘Commissione Web’ per la gestione delle attività connesse agli esami di Stato, a disposizione delle Commissioni esaminatrici. Infatti, se l’esame di Stato dovesse svolgersi solo attraverso la prova orale, sarà necessario rivedere e adeguare l’intero set di modelli per la verbalizzazione.

Un altro punto in sospeso riguarda le modalità dello svolgimento degli esami e dei lavori propedeutici delle Commissioni: in presenza o a distanza? Soprattutto, nel secondo caso, le Commissioni dovranno presumibilmente essere dotate di dispositivi di connessione appositamente dedicati e, inoltre, dovranno essere stabilite le modalità per il corretto svolgimento e la regolarità della prova da remoto.

Su tutti questi aspetti, tuttavia, non resta che attendere, anche se la possibilità della ripresa delle attività didattiche in presenza diventa sempre meno verosimile ogni giorno che passa.      

Le questioni sono evidentemente molteplici, intrinsecamente correlate e tutt’altro che banali, anche perché – contrariamente a quel che avviene nella ‘normalità’ – non vi sarà tempo e modo per ‘collaudare’ le soluzioni individuate: la loro applicazione avverrà pressoché in contemporanea alla emanazione delle ordinanze e, pertanto, è richiesto uno sforzo di accuratezza, chiarezza e completezza estreme, non solo per facilitare l’opera agli ‘addetti ai lavori’, ma anche per rendere inequivoco e trasparente il processo valutativo agli studenti e alle loro famiglie.

Deascuola, da sempre al fianco di docenti e studenti, è pronta a sostenervi e ad accompagnarvi nel cammino verso l’esame di Stato che, quest’anno, si svolgerà secondo modalità del tutto eccezionali. Con l’avvicinarsi della conclusione dell’anno scolastico, saranno dunque emanate via via le disposizioni relative alla versione definitiva dell’esame di Stato di cui la Deascuola darà diffusione accompagnata da commenti, formazione e materiali utili per affrontare l’esame in maniera ‘attrezzata’.

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