I docenti di religione all'esame di Stato della secondaria di I grado

I docenti di religione all'esame di Stato della secondaria di I grado

Quest’anno i docenti di Religione della scuola secondaria di primo grado partecipano per la prima volta all’Esame di Stato che chiude il primo ciclo di istruzione. Qui di seguito, le risposte alle domande più frequenti che gli insegnanti si pongono.

Quali studenti valuta il docente di Religione?
Solo gli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
“I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.”
(Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, art. 2, c. 3)

“Il voto espresso […] dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all’esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.”
(Decreto MIUR Prot. n. 741 del 3 ottobre 2017, art. 2, c. 3)

Il docente di Religione partecipa alla determinazione del voto con cui gli alunni sono ammessi a sostenere l’esame di Stato?
Nello scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli studenti un voto di ammissione espresso in decimi “sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”.
(Decreto MIUR Prot. n. 741 del 3 ottobre 2017, art. 2, c. 4)

Il docente di Religione fa parte della Commissione d’esame?
La Commissione d’esame, che si costituisce presso ogni istituzione scolastica, è “articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza” ed è “composta dai docenti del consiglio di classe”, quindi anche dal docente di Religione.
(Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, art. 8, c. 2)

Religione Cattolica è materia d’esame?
No, di conseguenza non è necessario consegnare il programma d’esame.

Il docente di Religione, non potendo interrogare sui contenuti della propria materia, deve rimanere in silenzio durante il colloquio?
Il colloquio è finalizzato a valutare, oltre alle conoscenze e alle abilità, anche le competenze trasversali degli studenti, quindi le Competenze chiave per l’apprendimento permanente e quelle di Cittadinanza e Costituzione.
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, come lo sviluppo delle competenze trasversali, non è affidato solo ai docenti di storia e geografia ma anche agli altri docenti della classe, di conseguenza non è escluso che in questo ambito il docente di Religione possa interagire con gli studenti durante il colloquio.

Il docente di Religione deve assistere ai colloqui degli studenti che non si avvalgono dell’IRC?
Non sarebbe tenuto a essere presente.

Entro quale data dovrebbe terminare l’esame di Stato?
Entro il 30 giugno.
“L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento.”
(Decreto MIUR Prot. n. 741 del 3 ottobre 2017, art. 5, c. 1)

a cura di Tommaso Cera


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 2 – Valutazione nel primo ciclo

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Articolo 6 – Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.

Articolo 8 – Svolgimento ed esito dell’esame di stato

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

2. Decreto MIUR Prot. n. 741 del 3 ottobre 2017
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Articolo 2 – (Ammissione all’esame dei candidati interni)

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all’esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.
5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame nei termini di cui al successivo articolo 13.

Articolo 4 – (Sedi di esame e Commissioni)

2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d’esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall’ articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

6. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica.

Articolo 5 – (Riunione preliminare e calendario delle operazioni

l. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento.
2. Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d’esame e in particolare le date di svolgimento di: a) riunione preliminare della commissione; b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi; c) colloquio; d) eventuali prove suppletive.
4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l’ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.
5. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d’esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.

Articolo 10 – (Colloquio)
l. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Articolo 13 – (Voto finale e adempimenti conclusivi)
l. Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

3. Nota Ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017
Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

…Si rammenta inoltre, che la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti…. …La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di Religione cattolica o di attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

 

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